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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2018, n. 112

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (18G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-10-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 4, 11, 14 e 15;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, e in particolare l'articolo 2, comma 10, in base al quale i Ministeri provvedono ad adottare i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 1 del medesimo articolo;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 7, in base al quale i regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 sono adottati entro il 31 dicembre 2013;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, e in particolare l'articolo 12, comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Considerato che, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre procedere in termini rapidi alla riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
Considerato altresì, che, nell'ambito della riorganizzazione del predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, occorre adottare anche misure per realizzare una più efficace programmazione della spesa relativa all'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi per le Forze di polizia, favorendo anche la gestione associata dei servizi strumentali;
Considerato che il perseguimento dei predetti obiettivi richiede la modifica degli assetti di uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Ritenuta la necessità di anticipare gli interventi di riorganizzazione strettamente finalizzati al raggiungimento dei citati obiettivi, nel quadro, comunque, della complessiva riorganizzazione del Ministero dell'interno prevista dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo in data 8 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche concernenti le Direzioni centrali e gli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
a) la lettera e) è abrogata;
b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;».
2. Le competenze e le funzioni della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, soppressa ai sensi del comma 1, lettera a), sono ripartite tra i seguenti uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno: segreteria del Dipartimento, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2001, n. 258.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 11 (Prefettura - Ufficio territoriale del governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 125 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40:
«Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno (Omissis). - 1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».
- La legge 1°aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come modificato dal presente decreto:
«Art 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) (abrogata);
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanità;
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.».