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REGIO DECRETO 17 dicembre 1893, n. DCCV (705)

Che approva lo statuto organico dell'opera pia dei Bresciani in Roma. (9300705R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1894
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-1-1894

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto lo statuto organico proposto in data del 2 settembre 1891 dal commissario per l'amministrazione della confraternita dei Santi Faustino e Giovita dei Bresciani in Roma, in virtù del quale statuto l'istituzione assumerà il titolo di «Opera pia dei Bresciani in Roma» ed avrà per scopo di aiutare e proteggere con svariate beneficenze i bresciani poveri che si trovano nella Capitale;
Viste le deliberazioni del consiglio provinciale e della giunta provinciale amministrativa di Brescia;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato lo statuto organico dell'opera pia dei Bresciani in Roma con le seguenti soppressioni e modificazioni:
1.° Il numero 10 dell'art. 7 e gli art. 8, 23 e 24 del detto statuto sono soppressi.
2.° Gli art. 9, 12 e 26 sono rispettivamente così modificati:

«Art.

9. - Fatta eccezione per le spese e per gli oneri di culto, il cui adempimento possa ancora ritenersi necessario, le rendite provenienti dai legati pii e tutte le altre in qualsiasi modo vincolate a spese e oneri di culto, sono erogate a speciale vantaggio dell'educazione e istruzione dei fanciulli poveri, massime se orfani o abbandonati, ovvero distinti per meriti o per ingegno. «Questa disposizione non reca pregiudizio a quella contenuta nel precedente art. 7, n. 4.»

Art. 1

«Art. 12. - L' opera pia non può concedere i suoi beneficii a persone abili al lavoro, o che, provvedute di impiego o in altro modo stabilmente occupate, hanno assicurato il proprio sostentamento e quello delle loro famiglie.»

«Art. 26. - Il regolamento interno stabilisce le norme generali e particolari a cui deve attenersi l'amministrazione, sia per ciò che riguarda la contabilità e la gestione patrimoniale del pio luogo, come per gli scopi di beneficenza determinati da questo statuto.»

Il predetto statuto organico, composto di 26 articoli, sarà, d'ordine Nostro, munito di visto e sotoscritto dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1894.

Reg. 194. Atti del Governo a f. 74. E. Angelotti.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

F. Crispi.