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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2006, n. 187

Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata «Opportunità territoriali di investimento».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/6/2006
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  4-6-2006

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002, recante «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazione», del 18 dicembre 2003, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004» e del 19 dicembre 2003, recante «Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione e finalità della banca di dati
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata «Opportunità Territoriali di Investimento».
2. Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attività produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini.
3. La finalità della banca di dati è la promozione di opportunità di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.
4. La banca di dati informatica è uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento opera altresì in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 della Costituzione:
«Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».
«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni sulla organizzazione dei ministeri.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è il seguente:
«Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione».
«Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.».