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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1147

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente:

Storia della lingua francese.
Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto il seguente:

Storia della lingua francese.
Art. 81 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Museo di storia della medicina.
L'art. 88, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:
La facoltà comprende i seguenti istituti:
1) istituto di chimica generale ed inorganica;
2) istituto di chimica analitica;
3) istituto di chimica fisica;
4) istituto di chimica organica;
5) istituto di fisica;
6) istituto di antropologia;
7) istituto di mineralogia e petrografia, suddiviso nei laboratori di: mineralogia e petrografia;
8) istituto di geologia e paleontologia, suddiviso nei laboratori di: geologia e paleontologia;
9) istituto di anatomia comparata;
10) istituto di zoologia "Federico Raffaele";
11) istituto di fisiologia generale;
12) istituto di botanica;
13) osservatorio astronomico;
14) istituto di matematica con annessi laboratori di:
a) analisi matematica e numerica;
b) geometria;
c) meccanica e fisica matematica;
d) calcolo delle probabilità;
15) istituto di geochimica;
16) istituto di scienza dell'alimentazione;
17) istituto di genetica;
18) istituto di istologia ed embriologia;
19) istituto dell'orto botanico.
La facoltà dispone inoltre di un servizio generale chimico cui sono assegnati servizi di comune interesse dei quattro istituti di chimica. La natura di tali servizi è stabilita dalla facoltà. Il servizio generale chimico dispone di personale non docente ed è retto da un consiglio costituito da un direttore e quattro membri rappresentanti dei quattro istituti di chimica, nominati dal rettore su proposta della facoltà, il direttore tra i professori di ruolo dei quattro istituti e gli altri membri tra i professori di ruolo e gli assistenti di ruolo. Il direttore e i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati per un altro biennio.
L'art. 141, relativo agli esami del corso di laurea in architettura è modificato nel senso che il secondo periodo del secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta un unico esame al termine del secondo corso".
L'art. 142, relativo alla propedeuticità degli esami è modificato nel senso che la propedeuticità relativa agli esami di "tecnologia dell'architettura I, composizione architettonica II, statica" nei confronti dell'esame di "tecnologia dell'architettura II" è soppressa.
Dopo l'art. 741 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore
Art. 742. - La scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore ha sede presso la cattedra di terapia fisica nell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Roma. La scuola ha la finalità di preparare personale specializzato nella rieducazione motoria e psico-motoria nelle lesioni dell'apparato locomotore sia nell'età evolutiva sia nell'età adulta.
Art. 743. - Il corso di studi per conseguire il diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di tre anni e comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il 3° anno è esclusivamente dedicato al tirocinio pratico da effettuarsi presso la sede della scuola e in altri istituti riconosciuti idonei.
Art. 744. - La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di terapia fisica. Esso è coadiuvato da un vice-direttore e dal consiglio dei docenti.
Art. 745. - Il direttore, il vice-direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della scuola. Esso è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 746. - Spetta al consiglio della scuola:
1) determinare l'ordine degli studi;
2) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici, dei seminari e dei tirocini pratici;
3) stabilire l'orario delle lezioni, dei tirocini pratici ed il diario e le modalità degli esami sia di profitto che di diploma.
Per i problemi di carattere amministrativo il direttore della scuola è assistito da un apposito comitato composto:
a) dallo stesso direttore della scuola che lo presiede;
b) dal vice-direttore della scuola che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;
c) dagli altri professori docenti della scuola;
d) da rappresentanti degli enti o privati che concorrano alle spese di funzionamento con contributi annui individuali; a tale scopo ciascun ente o privato che concorra con un contributo annuo individuale non inferiore a L. 3.000.000 potrà designare un rappresentante per ogni L. 3.000.000, mentre gli enti o privati che concorrano con minor contributo annuo, purché non inferiore a L. 500.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni sei concorrenti.
Spetta al comitato amministrativo della scuola:
1) proporre al rettore l'ammontare del contributo di laboratorio dovuto dagli allievi;
2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti e a tutti coloro che prestano la loro opera nella scuola;
3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della scuola;
4) assegnare agli allievi più meritevoli le borse di studio che perverranno dagli enti interessati a promuovere la formazione dei terapisti;
5) approvare il bilancio interno della scuola.
Il direttore della scuola dà esecuzione alle deliberazioni del comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.
Art. 747. - Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università. L'ammissione è subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per ogni corso saranno ammessi al massimo trenta allievi.
Art. 748. - Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento dei relativi contributi sono valide le norme previste dalla legge vigente per l'iscrizione ai corsi universitari.
Art. 749. - La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Art. 750. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) anatomia con particolare riguardo al sistema neuro-motorio;
2) fisiologia;
3) chinesiologia generale;
4) psicologia e pedagogia generali;
5) biologia;
6) patologia generale;
7) igiene e profilassi. Prevenzione;
8) deontologia - Legislazione sanitaria;
9) servizio sociale;
10) ortopedia e traumatologia;
11) neurologia;
12) nozioni di pronto soccorso;
13) pediatria e puericultura;
14) neuropsichiatria infantile e psicopatologia dell'età evolutiva;
15) massoterapia;
16) reumatologia;
17) geriatria.
2° Anno:
1) terapia fisica;
2) chinesiologia e chinesiterapia respiratoria:
3) nozioni di terapia del linguaggio;
4) metodologia e applicazione della O.T.;
5) chinesiterapia e riabilitazione in ortopedia e traumatologia;
6) chinesiterapia e riabilitazione in neurologia;
7) ludoterapia;
8) chinesiterapia e riabilitazione dei cerebropatici infantili;
9) riabilitazione in geriatria;
10) riabilitazione nella patologia cardiovascolare;
11) protesi e tutori.
3° Anno:

Tirocinio pratico.
Art. 751. - Al termine del primo e del secondo anno gli allievi devono sostenere gli esami inerenti le materie d'insegnamento.
Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi.
Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo un colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale.
Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e svolgere una prova pratica che attestino una preparazione adeguata nelle materie oggetto di insegnamento.
L'esame di diploma deve essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
La votazione minima per il superamento degli esami è stabilita nel punteggio di 6/10 per ciascuna prova.
Per l'esame finale la votazione minima sarà espressa in 18/30. La commissione d'esame è nominata dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI Visto il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 36. - CARUSO