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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017, n. 109

Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio. (17G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2017
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-8-2017

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;
Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;
Visto l'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 9 giugno 2016;
Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;

Adottano

il seguente regolamento

Art. 1

Organismo di conciliazione
1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne è il responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, che non costituisce articolazione organizzativa di livello dirigenziale.
2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni:
a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;
b) facilita la mediazione, in caso di controversia, tra gli esattori di pedaggi, con un settore sottoposto a pedaggio, e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;
c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nel territorio italiano, nei casi oggetto di controversia;
d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, scambiando informazioni sul lavoro svolto, nonché sui principi guida e sulle prassi seguite, fermo restando il principio di riservatezza a tutela dei diritti delle parti.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il testo della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/52/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 166, è stato successivamente sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 giugno 2004, n. L 200.
- La decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata con il numero C(2009) 7547] (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 ottobre 2009, n. L 268.
- Si riportano gli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici:
«Art. 10 (Istituzione e funzioni). - 1. Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori.
L'organo di conciliazione è incaricato in particolare di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.
2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che il proprio organo di conciliazione sia indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
«Art. 11 (Procedura di mediazione). - 1. In caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. dovrebbero richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione competente.
2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l'organismo di conciliazione dichiara se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione.
3. L'organismo di conciliazione esprime un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento.
4. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri abilitano l'organo di conciliazione a richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato.
5. Gli organismi di conciliazione nazionali si scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.».
- Si riporta l'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013):
«Art. 31 (Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE). - 1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si veda nelle note alle premesse.