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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1970

Relativo alle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio e il Comitato per gli interessi serici. (015U1970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869, e il regolamento 19 dicembre 1912, n. 1424, per i quali fu istituito il Consiglio e il Comitato per gli interessi serici;

Su

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per ogni giornata di adunanza del Consiglio o del Comitato per gli interessi serici è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Cavasola.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.