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LEGGE 20 dicembre 2017, n. 210

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. (17G00224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-1-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il secondo periodo è soppresso;
b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli Enti indicati nel primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,».
2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a spese di investimento relative all'istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421 (Destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, già di pertinenza dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 1948, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.).
Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.
Gli Enti indicati nel primo comma, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure, non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati.».
- Si riporta il testo del comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.:
«443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.».