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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2006, n. 295

Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2007
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-1-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17 maggio 2005, n. 4923 con la quale è stato annullato l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, nella parte in cui prevede le modalità di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;
Ravvisata la necessità di modificare la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, concernente le modalità di nomina del presidente, annullata con la predetta sentenza, con una nuova norma che garantisca il principio di autodeterminazione ed autonomia delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999;
Considerato che i presidenti sono responsabili della gestione amministrativa per lo svolgimento della quale il regolamento prevede che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e manageriale;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3, della legge n. 508 del 1999, reso nell'adunanza del 5 luglio 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 25 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui scritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante: «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) così recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 concernente: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 1994, n. 444, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1994, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132:
«Art. 5. - 1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione».
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 così recita:
«Art. 3. - 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 così come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Presidente). - 1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico in possesso di alta qualificazione manageriale e professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni».