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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1537

Norme per l'espletamento degli esami a ragioniere capo (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-5-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli esami di concorso per la nomina a ragioniere capo (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza hanno luogo in Roma e consistono in quattro prove scritte e una orale, secondo il programma allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il tesoro.
Per il suddetto esame si osservano le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute nella parte seconda - capo III - del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso, in quanto applicabile, all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.