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LEGGE 21 dicembre 1990, n. 393

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1990
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  22-12-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procederà alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.