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LEGGE 4 dicembre 1990, n. 368

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1990
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-12-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fino alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349, è articolato in due servizi, rispettivamente competenti l'uno per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio.
2. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella A allegata alla citata legge n. 349 del 1986.
3. Il personale appartenente al servizio sarà ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 70.000.000 per l'anno 1990 e L. 80.000.000 per gli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale".