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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1431

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-4-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con il regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi, e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226 e con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1607 e 8 marzo 1957, n. 528;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Salvo il disposto della norma transitoria, contenuta nel presente decreto, l'art. 4 dello statuto dell'Università "L. Bocconi" di Milano è così modificato:
Art. 4. - Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università ed è costituito da 19 membri.
Esso si compone:
di persona designata dal Consiglio dell'associazione "Amici della Bocconi" (riconosciuta con decreto Presidenziale 9 novembre 1955, n. 1395) per le funzioni di presidente; del rettore pro tempore; di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; di uno del Ministero dell'industria e commercio; di uno della provincia di Milano; di uno del comune di Milano: di uno della Cassa di risparmio delle province lombarde; di tre della Camera di commercio e industria di Milano; di nove membri designati dal Consiglio di amministrazione dell'associazione "Amici della Bocconi" avendo cura che almeno due di essi siano scelti tra i laureati dell'Università.
Tutti i consiglieri - compreso il presidente - rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati; il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
I membri del Consiglio eletti in sostituzione di altri rimangono in carica, per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
Il presidente, il rettore e il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione sono componenti di diritto del Consiglio.
Dell'Ufficio di presidenza fanno parte oltre al presidente anche il vice presidente e il consigliere delegato che sono eletti dal Consiglio nel suo seno e che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge il segretario che può essere scelto anche fra estranei.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'Università sia di fronte ai terzi che in giudizio; il vice presidente sostituisce in tale rappresentanza il presidente con gli stessi poteri e con le stesse facoltà in ogni caso di suo impedimento.
In seno al Consiglio di amministrazione è costituito un Comitato esecutivo di cinque membri per l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate e in genere per la trattazione di questioni urgenti e per i provvedimenti relativi. Del Comitato esecutivo fanno parte il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato, il rettore, il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione: qualora a quest'ultimo sia stata conferita la carica di vice presidente, verrà chiamato a far parte del Comitato esecutivo altro componente del Consiglio.

Norma transitoria.

Rimane in carica a vita nelle funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa oppure persona dalla stessa designata: a donna Javotte Bocconi rimane pure riservata a vita la nomina dei nove membri di cui all'ultima parte del secondo capoverso del suindicato art. 4 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 157. - RELLEVA