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REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1968

Che modifica l'art. 9 di quello 10 marzo 1910, n. 151, circa le retribuzioni dovute per la stazzatura delle navi. (020U1968)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 19/04/2024
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