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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2012, n. 252

Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese". (13G00033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2013
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-2-2013

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", che dispone che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, secondo il quale gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati anche nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che demanda al Dipartimento della funzione pubblica la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni regolamentari per valutarne l'impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese;
Visto l'articolo 7, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che demanda al regolamento previsto dal precedente comma 2 anche l'individuazione, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, delle modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 11 che disciplina il principio di trasparenza al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 ottobre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese.
2. Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni dello Stato.
3. Per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalità degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze. Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, né quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti.