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LEGGE 27 ottobre 2003, n. 290

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. ((Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2004)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-7-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro
(( il 31 dicembre 2004 ))
, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli