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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle ((regioni Molise, Sicilia e Puglia)), nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286 (in G.U. 30/12/2002, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  31-12-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed è stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002 , e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento
((degli))
interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto,
((definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi))
di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.
((1))
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento,
((. . .))
altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
((
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale
))
((
3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.
3-ter. I Commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario
))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2002, n. 286, di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'art. 1, "le parole da "Detti piani " fino a: " opere commemorative " sono soppresse;".