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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 212

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 268 (in G.U. 25/11/2002, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  26-11-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per la razionalizzazione
della spesa nel settore della scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del
((testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al))
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di
((28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003))
.
3.
((All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003))
, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.