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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 335

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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vigente al 18/04/2024
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione I
    PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E
    DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione II
    Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione III
    Personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione IV
    Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione V
    Personale della Cassa depositi e prestiti
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  • SPECIFICITÀ DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO
    STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
    Sezione VI
    Personale dell'Azienda di Stato per gli
    interventi nel mercato agricolo
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  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 88
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  • 90
Testo in vigore dal:  21-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1989, che ha individuato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per il triennio 1988-1990;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, e 27 dicembre 1989, n. 409, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988, 1989 e 1990);
Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipato alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto aziende di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 10 febbraio 1990 tra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL, CISL, UIL, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione dell'ipotesi di accordo in precedenza indicato, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al decreto
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 5, 6 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:
Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.
Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dell'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il re- gime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
(I rimanenti commi del medesimo articolo concernono la composizione della delegazione della pubblica amministrazione e di quella delle organizzazioni sindacali, nonché le regole procedimentali da applicarsi).
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica5 marzo 1986 n. 68, è il seguente:
Art. 5 (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo). - I.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP);
Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note al testo unico
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, è il seguente:
Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-mento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.