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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 1435

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-5-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1327;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 19. - È abrogato e sostituito dal seguente:
La facoltà conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.
Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata del corso degli studi è di 4 anni.
Il consiglio di facoltà potrà, a quanti siano in possesso di un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, nonché dei titoli rilasciati in base alla legge 2 aprile 1968, n. 458, accordare l'abbreviazione dei corsi presso la facoltà medesima.
Dopo l'art. 24 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne e della scuola speciale di relazioni pubbliche.

Scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne

Art. 25. - È costituita, presso l'Istituto universitario di lingue moderne, una "Scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne" articolata in due indirizzi: 1° linguistico, 2° storico-letterario.
Art. 26. - La scuola è retta da un consiglio di scuola formato dal direttore dell'I.U.L.M., dal presidente del consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M., dai professori ufficiali della scuola stessa. Il consiglio d'amministrazione dell'I.U.L.M. nomina il direttore della scuola ed i docenti (scelti tra professori universitari e cultori della materia italiani e stranieri) e decide sulle proposte didattiche formulate dal consiglio della scuola.
Il direttore della scuola è nominato per un triennio e può sempre essere riconfermato. I docenti sono nominati di anno in anno e possono sempre essere riconfermati.
Art. 27. - Possono iscriversi ai corsi i laureati in una delle seguenti facoltà: lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze politiche, economia e commercio. Per quanti siano in possesso di altro tipo di laurea italiana o titolo straniero equipollente, il consiglio di scuola deciderà caso per caso sull'eventuale ammissione, tenuto conto della preparazione linguistica e storico-letteraria dei richiedenti.
Il consiglio della scuola fissa annualmente il numero massimo di iscrizioni al 1° anno.
Gli iscritti alla scuola dovranno versare le seguenti tasse e soprattasse:
1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000.
2) Soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000.
3) Soprattassa esami di diploma L. 6000.
4) Tassa di diploma L. 6000.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne determinerà annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti.
Art. 28. - I corsi hanno durata biennale. Ciascun insegnamento ha durata annuale o biennale. Per talune discipline il consiglio di scuola potrà istituire corsi semestrali.
Il consiglio di scuola potrà inoltre proporre annualmente al consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. variazioni relative alle discipline previste dal piano degli studi.
Art. 29. - Gli iscritti che frequentino regolarmente i corsi saranno sottoposti, durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e di accertamenti la cui valutazione complessiva potrà tenere luogo di esame di fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, saranno tenuti a sostenere invece esami (annuali o biennali o semestrali) per l'accertamento del profitto.
Art. 30. - Sin dal primo anno di corso ogni iscritto sceglierà, d'accordo con uno dei docenti della scuola un argomento attinente i suoi studi e lo approfondirà nel biennio, nel corso di una ricerca scientifica originale. I risultati della ricerca, che dovranno costituire una monografia sull'argomento, verranno discussi dinnanzi ad una commissione di docenti della materia e di materie affini.
Art. 31. - Coloro che abbiano superati tutti gli esami previsti dal piano degli studi nonché la discussione della monografia di cui al precedente art. 30 conseguiranno il diploma di specializzazione in didattica della lingua o il diploma di specializzazione in didattica della letteratura e della storia della civiltà, con esplicita menzione della lingua a cui tali diplomi si riferiscono.

PIANO DEGLI STUDI

A. - Indirizzo linguistico

1° Anno:
1) Linguistica generale;.
2) Linguistica applicata;
3) Storia della lingua;
4) Fonologia e fonetica applicata;
5) Foniatria e audiometria;
6) Tecnica ed impiego dei mezzi audiovisivi;
7) Esegesi e critica testuale;
8) Didattica delle lingue moderne.
2° Anno:
1) Linguistica generale;
2) Linguistica applicata;
3) Fonologia e fonetica applicata;
4) Psicolinguistica;
5) Tecnica ed impiego dei mezzi audiovisivi;
6) Esegesi e critica testuale;
7) Didattica delle lingue moderne;
8) Filologia (romanza o germanica).

B. - Indirizzo storico-letterario

1° Anno:
1) Bibliografia;
2) Storia della lingua;
3) Linguistica generale;
4) Storia letteraria;
5) Storia politica ed economica;
6) Storia dell'arte;
7) Esegesi e critica testuale.
2° Anno:
1) Linguistica applicata;
2) Esegesi e critica testuale;
3) Storia letteraria;
4) Storia della lingua;
5) Psicolinguistica;
6) Storia della musica;
7) Didattica delle lingue moderne;
8) Filologia (romanza o germanica).
N.B. - Le varie "storie" si riferiscono sempre alla lingua di specializzazione scelta dal candidato.

SCUOLA DI RELAZIONI PUBBLICHE
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 32. - È istituita, presso l'Istituto universitario di lingua moderna, una scuola diretta a fini speciali per a formazione scientifica, professionale e tecnica nelle relazioni pubbliche, denominata "Scuola di relazioni pubbliche".
Art. 33. - La scuola è retta da un consiglio di scuola formato dal direttore dell'I.U.L.M., dal presidente del consiglio di amministrazione dello I.U.L.M., dai processori ufficiali della scuola stessa.
Il consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. nomina il direttore della scuola ed i docenti (scelti tra professori universitari e cultori della materia italiani e stranieri) e decide sulle proposte didattiche formulate dal consiglio di scuola.
Il direttore della scuola è nominato per un triennio e può sempre essere riconfermato. I docenti sono nominati di anno in anno e possono sempre essere riconfermati.
Art. 34. - Possono iscriversi ai corsi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Il consiglio della scuola potrà valutare, ai fini di eventuali abbreviazioni di corso, gli studi universitari compiuti altrove dai candidati.
Il consiglio della scuola stabilisce anno per anno il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti al 1° anno di corso.
Gli iscritti alla scuola dovranno versare le seguenti tasse: e soprattasse:
1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000.
2) Soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000.
3) Soprattassa esami di diploma L. 6000.
4) Tassa di diploma L. 6000.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola speciale di relazioni pubbliche determinerà annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti.
Art. 35. - I corsi hanno durata triennale. Ciascun insegnamento ha durata annuale o biennale o triennale.
Per talune discipline il consiglio di scuola potrà istituire corsi semestrali. Il consiglio di scuola potrà inoltre proporre annualmente al consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. variazioni relative alle discipline previste dal piano degli studi.
Art. 36. - Gli iscritti che frequentano regolarmente i corsi saranno sottoposti, durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e di accertamenti la cui valutazione complessiva potrà tenere luogo di esame di fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui sopra saranno tenuti a sostenere invece esami (semestrali o annuali o biennali o triennali) per l'accertamento del profitto.
Art. 37. - Nel corso dell'ultimo anno di studi ogni iscritto sceglierà un argomento da approfondire in una ricerca personale. I risultati di tale ricerca verranno discussi dinnanzi ad una commissione di docenti della materia e di materie affini.
Art. 38. - Coloro che abbiano superati tutti gli esami previsti dal piano degli studi, nonché la discussione della ricerca di cui al precedente art. 37, conseguiranno il diploma in relazione pubbliche.

PIANO DEGLI STUDI

1° Anno:
Nozioni di organizzazione aziendale;
Marketing, promozione e pubblicità;
Tecniche delle comunicazioni;
Diritto privato;
Economia politica (I);
Statistica;
Sociologia (I);
1ª Lingua straniera (I);
2ª Lingua straniera (I).
2° Anno:
Relazioni umane e addestramento;
Tecnica di ricerche di mercato e analisi di opinione;
Relazioni pubbliche (storia, mezzi e tecniche) (I);
Diritto pubblico;
Economia politica (II);
Sociologia (II);
Psicologia (I);
1ª Lingua straniera (II);
2ª Lingua straniera (II);
3° Anno:
Relazioni pubbliche (Casi, R.P. nell'industria, R.P.
negli enti pubblici) (II);
Programmazione e analisi di risultati di relazioni pubbliche;
Informatica;
Diritto internazionale;
Sociologia (III);
Psicologia (II); - Scienze delle finanze;
1ª Lingua straniera (III);
2ª Lingua straniera (III).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 123. - CARUSO