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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003, n. 356

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 48 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2004)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-2-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.
((Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003))
.
((
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))