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LEGGE 2 dicembre 1998, n. 434

Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Nota all'art. 1:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".