stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 240

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili. (16G00254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2017
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-1-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare, l'articolo 1;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.
Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonché sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente.
Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.
Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.
Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.
Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonché sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente.
Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro 30 giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.
Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, è riportato nelle note alle premesse.