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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1509

Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  9-3-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono modificati come segue:
a) il limite di L. 10.000 previsto dall'art. 10, nel testo modificato dall'art. 3 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e già elevato a L. 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 600.000;
b) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, già elevato a L. 200.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 6.000.000;
c) il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, già elevato a L. 1000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 6000;
d) i limiti di L. 2000 previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 121, già elevati a L. 30.000 per le lettere a) e b) e a L. 40.000 per la lettera c) dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, numero 1648, sono ulteriormente elevati a L. 120.000;
e) i limiti di L. 1000 previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 127, nel testo modificato dall'art. 9 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e già elevati a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati a L. 60.000;
f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, già elevato a L. 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 120.000;
g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159, già elevati a L. 10.000, L. 20.000 e lire 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a L. 30.000, L. 60.000 e L. 300.000;
h) il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 30.000;
i) il limite di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, già elevato a L. 5000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 30.000;
l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è ulteriormente elevato a L. 120.000.