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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B (22)

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. (043U0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1943
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  8-12-1943

Art. 1



L'art. 219 del T.U. della legge di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

«Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria».