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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. 542

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  3-3-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Ritenuto che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla necessità di ricomprendere tra i destinatari delle comunicazioni, effettuate dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, può ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione delle dichiarazioni
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente: "1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.".
2. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";
b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";
c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.";
f) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.";
g) nel comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a novanta giorni";
h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono aggiunte le seguenti: "e di trasmissione".
3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nel secondo periodo, le parole: "non più di dieci soggetti" sono sostituite con le seguenti: "non più di venti soggetti";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: "2-bis.
Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis.";
d) nel comma 3:
1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;";
2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono soppresse;
e) il comma 6, secondo periodo, è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.";
f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.";
g) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.";
h) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.".
4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è soppresso;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
5. Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono presentate" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente ai fini dell'imposta sul regionale sulle attività produttive e";
6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.";
b) il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, semprechè i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.".
c) il comma 5 è soppresso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 v. nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, è il seguente:
"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto dirigenziale, può essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amininistrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 2 (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1o maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.
4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.
5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.
9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo".
- Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto dirigenziale può essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente, o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.
2-bis. Nell'ambito di gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2/bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.
4. I soggetti ai cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
1-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
9. Le società e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo".
- Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, vedasi nelle note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, vedasi in nota all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, vedasi nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo n. 241/1997 è il seguente:
"1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri , possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale".
- Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 322/1998, como modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1.
Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. (soppresso).
6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondodo compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo.
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali".
- Il testo dell'art. 29, commi 1 e 3, del citato D.P.R.
n. 600/1973, è il seguente:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2, dell'art. 23;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito".
"Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagametto, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dereto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2".
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta".
- Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1o febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis2 del medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, semprechè i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.
5. (soppresso).
6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".