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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici. (044U0434)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1945
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-2-1945

ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il compenso mensile di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204, è elevato a lire 50 mensili.

Al compenso di cui al precedente comma non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti- legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto, ha effetto dal 1° settembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Cerabona - Soleri

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 40. - Petia