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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520

Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  22-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché in merito all'esercizio dei poteri di gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata, altresì, l'esigenza di provvedere alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazioni
1. Nel presente regolamento sono denominati:
a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) servizi: unità operative di base di livello dirigenziale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni e le nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), è il seguente:
"Art. 8 (Poteri del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della citata legge n. 400, del 1988, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 9, 20 e 21 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:
"Art. 9 (Ministeri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim ). - 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale".
"Art. 20 (Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri). 1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il Sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso".
- Per il testo dell'art. 21 si veda nelle note alle premesse.