stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. 1060

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-6-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 45 e 51, relativi rispettivamente alla direzione ed all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione delle discipline del lavoro, annessa alla facoltà di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 45. - La scuola è retta dal direttore. È direttore il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro. Ove siano istituite più cattedre di diritto del lavoro, la facoltà nomina il direttore fra i titolari delle cattedre stesse. Il direttore può nominare un vice direttore che coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 51. - Gli insegnamenti nella scuola sono:
1° Corso:
teoria dell'impresa;
rapporto di lavoro nell'impiego privato;
rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
storia dei movimenti sindacali;
diritto sindacale;
economia del lavoro (semestrale).
2° Corso:
rapporti speciali di lavoro;
diritto internazionale del lavoro;
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto processuale del lavoro;
diritto penale del lavoro (semestrale).
I corsi saranno tenuti utilizzando, ove possibile, le aule della facoltà, ovvero quelle dell'istituto di diritto del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1979

Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 315