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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1047

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-5-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia.
Il secondo comma dell'art. 297, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140, è soppresso e sostituito dal seguente:

Il numero massimo di allievi iscrivibili è di trenta per ogni anno di corso.
Gli articoli 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 e 402, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 394. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 395. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in medicina nucleare.
Gli anni di studio necessari per conseguire detto diploma sono tre.
Art. 396. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
teoria dei traccianti;
elementi di radiochimica;
applicazioni diagnostiche I;
tecniche di misure di radioattività.
3° Anno:
applicazioni diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 397. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro miglior svolgimento.
Art. 398. - Il numero massimo di allievi iscrivibili in corso è di quindici complessivamente.
Art. 399. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.
L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto annuali dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola.
Art. 400. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 416. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 417. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo il superamento dell'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specializzazione in patologia generale.
Art. 418. - Alla scuola stessa vengono inoltre ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo il superamento dell'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 419. - Il numero complessivo degli iscritti non potrà essere superiore ad ottanta per i quattro anni di corso.
Art. 420. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(propedeutico)

1° Anno:
istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunopatologia e analisi immunologiche;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).

SECONDO BIENNIO
(conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale)
3° Anno:
diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale II (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
diagnostica oncologica;
diagnostica istopatologica;
diagnostica ultrastrutturale;
fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

SECONDO BIENNIO
(conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° Anno:
tecniche di batteriologia;
tecniche di virologia;
tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
statistica e biometria;
colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 421. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Art. 422. - Per conseguire il diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

Art. 423. - La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia.
Art. 424. - La durata del corso è di tre anni accademici.
Art. 425. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di trenta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 426. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
elementi di fisica ed elettronica biomedica;
informatica e statistica biomedica;
neurochimica;
neurofarmacologia.
2° Anno:
neurofisiopatologia I;
neurologia clinica;
psichiatria clinica;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
elettroencefalografia I.
3° Anno:
neurofisiopatologia II;
elettroencefalografia II;
elettromiografia;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
elettrodiagnostica ed elettroterapia.
Art. 427. - Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame deve essere sostenuto anno per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 36