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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1835

Col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1 febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e i termini per l'esercizio di alcune azioni nelle Provincie venete. (022U1835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))