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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1357

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-3-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche della libera Università di Urbino intese ad ottenere l'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'università medesima;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore dalla pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Presso la libera Università degli studi di Urbino è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica, fisica, scienze biologiche, scienze geologiche.