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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 1505

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.

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Testo in vigore dal:  7-11-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.