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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1255

Modificazioni allo statuto del Consorzio provinciale delle cooperative di produzione, lavoro e trasporti, con sede in Bologna.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-6-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 275, emanato in esecuzione di essa;
Visto il regio decreto 14 gennaio 1912, n. 132, con il quale fu costituito il Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti di Bologna, già Consorzio provinciale bolognese delle cooperative birocciai, ed approvato il relativo statuto organico;
Visti i successivi regi decreti 9 marzo 1924, n. 377, 17 giugno 1926, n. 1310, 27 novembre 1933, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, contenenti modificazioni statutarie, fra cui il cambiamento della denominazione in Consorzio provinciale delle cooperative di produzione, lavoro e trasporti;
Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria del Consorzio suddetto, in data 9 novembre 1952 e 16 maggio 1953, con le quali si propone un nuovo testo di statuto;
Vista l'istanza 9 dicembre 1952, con la quale il Consorzio chiede l'approvazione del testo di statuto stesso;
Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso, in via d'urgenza, nella seduta del 16 settembre 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio provinciale delle cooperative di produzione, lavoro e trasporti, con sede in Bologna, è modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di numero cinquantatre articoli. visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI RUBINACCI - MERLIN

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 111. - CARLOMAGNO