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LEGGE 24 dicembre 1992, n. 506

Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1993
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-1-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e succes- sive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi). - 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico- commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della stradà. La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della stradà, del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.
4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.
5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al 'Fondo di garanzia per le vittime della stradà.
6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.
7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3".
2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7- bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge n. 576/1982 reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2795 del codice civile: "Il costituente (il pegno, n.d.r.) può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo".