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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. 1135

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-4-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile, sono apportate le seguenti modifiche:
nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà l'insegnamento di "programmazione dei calcolatori elettronici" sostituisce l'insegnamento di "ergotecnica" che passa nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente;
l'insegnamento di "meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni" cambia la denominazione in "geotecnica";
nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
progettazione urbanistica;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
tecnologia chimica del disinquinamento.
Sempre nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento di "progetti edili", gli insegnamenti di "analisi numerica con elementi di programmazione" e "costruzione di ponti e grandi strutture" cambiano la denominazione rispettivamente in "analisi numerica" e "ponti".
Inoltre, gli indirizzi di "progettazione e gestione edilizia" e "progettazione di impianti e controllo ambientale" cambiano la denominazione rispettivamente in di infrastrutture e impianti".
Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica, sono apportate le seguenti modifiche:
nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà l'insegnamento di "programmazione dei calcolatori" cambia la denominazione in "programmazione dei calcolatori elettronici";
nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
controllo ottimale;
elaborazione digitale dei segnali;
impianti per l'elaborazione della informazione;
materiali per l'elettronica;
plasmi e fusione controllata;
strumenti e misure nucleari;
teoria e progetto dei circuiti logici;
sempre nel medesimo elenco gli insegnamenti di:
antenne e programmazione;
costruzioni elettriche;
gas ionizzanti;
modelli e simulazione dei sistemi, cambiano la denominazione rispettivamente in:
antenne e propagazione;
azionamenti industriali;
gas ionizzati;
identificazione e simulazione.
Inoltre l'indirizzo "automatico e sistematico" cambia la denominazione in "automatico e sistemistico".
Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in ingegneria meccanica, nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente è inserito l'insegnamento di "plasmi e fusione controllata".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983

Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 59