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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4521

Estensione delle zone denominate Roccione S'Avanzada e Fossa di San Guglielmo dell'abitato di Cagliari fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-4-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 18 aprile 1926, n. 729, con cui l'abitato di Cagliari fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente alla località San Pancrazio;
Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 1393, con cui il rione Castello dell'abitato predetto fu ammesso al beneficio del consolidamento a cura e spese dello Stato, limitatamente alla zona compresa frontalmente fra la Cattedrale e la Torre San Pancrazio e limitata posteriormente da piazza Palazzo, via Martini e piazza Indipendenza;
Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 748, con cui il beneficio di cui sopra fu esteso alla zona contigua verso sud, compresa fra la Chiesa cattedrale ed il Bastione di Santa Caterina, limitata posteriormente da via Duomo e via Canelles;
Ritenuto che, a causa delle condizioni d'instabilità della balza sulla quale insiste la zona del nominato rione Castello, è risultato necessario estendere il consolidamento anche alla zona compresa tra la Torre San Pancrazio ed i giardini pubblici denominata Roccione S'Avanzada nonché alla zona denominata Fossa di San Guglielmo;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 22 marzo 1952, n. 1018;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'inclusione dell'abitato di Cagliari (rione Castello) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, è estesa alle zone denominate Roccione S'Avanzada e Fossa di San Guglielmo, indicate in rosso nell'annessa planimetria n. 15182 redatta in data 10 gennaio 1952 dall'Ufficio del genio civile di Cagliari, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 2. - PALLA