stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 960

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-9-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena è così modificato:

Dopo

l'art. 188, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti: Scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti

Art. 1

Art. 189. - La scuola a fini speciali per audioprotesisti ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Siena.
La durata del corso degli studi della scuola per audioprotesisti è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico.
Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di perito industriale o titolo equipollente o superiore.
Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione di lingua italiana e di cultura generale. La commissione sarà composta dal direttore della scuola a da due docenti di audiologia o O.R.L.
Art. 190. - Il direttore della scuola è titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. La scuola è sotto tutela della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena. Gli insegnamenti sono proposti dal consiglio della scuola, formato dal direttore e da due docenti in audiologia o in clinica otorinolaringoiatrica. Le proposte di incarico di insegnamento vengono fatte alla facoltà di medicina e gli insegnanti sono scelti fra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina dell'Università di Siena, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie, o tra persone aventi particolari competenze sulle materie del corso.
Art. 191. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
nozioni di fisica acustica;
anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno;
audiometria clinica;
protesi acustica.
2° Anno:
cause e quadro clinico-audiometrico della sordità;
indicazione alla terapia protesica della sordità;
applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici);
psicologia del soggetto sordo.
Art. 192. - Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica ed il centro audiologico dell'Università di Siena. Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 193. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti tra i docenti della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; verrà rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di audioprotesista.
Art. 194. - L'importo delle tasse è stabilito nel modo seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale per studenti fuori corso . . . . . . . . . . . L. 5.000
Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980

Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 38