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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1972

Relativo alle indennità da corrispondersi ai componenti Consiglio e il Comitato zootecnico. (015U1972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1916)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-3-1916
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1904, col quale furono istituiti il Consiglio e il Comitato zootecnico;
Visti i RR. decreti 16 dicembre 1906 e 6 gennaio 1910, coi quali fu stabilita la misura delle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio ed il Comitato predetti;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La misura delle indennità da corrispondersi per le riunioni del Consiglio zootecnico e del Comitato zootecnico è così determinata:

Per ogni giornata di adunanza è assegnato un gettone di presenza di lire
((dieci))
.

Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Cavasola.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.