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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1101

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/1988)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-6-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Gli articoli da 132 a 143, relativi alle disposizioni generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, nonché gli articoli da 436 a 444, relativi a quelle delle scuole di specializzazione in farmacia, sono soppressi.