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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004, n. 325

Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2005
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  9-2-2005

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze «nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla CONSIP s.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;
Visto l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e come ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno, la CONSIP s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza;
Visto l'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP s.p.a.;
Visto l'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.;
Visto l'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3;
Visto l'articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha abrogato, tra l'altro, il comma 3 (ad eccezione dell'ultimo periodo, a tenore del quale, al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2004;
Acquisito, altresì, l'avviso favorevole del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina le procedure di gara non ancora concluse nel quadro dei principi generali di indirizzo per le gare bandite dalla CONSIP S.p.A. di seguito denominata CONSIP.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», è il seguente:
«Art. 26. (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».
- Si riporta il testo dei commi 87, 166, 171 e 172 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.».
«166. L'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) (Omissis).».
«171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP S.p.a.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP S.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza».
- L'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), recita:
«1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A., per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia».
- L'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):
«Art. 24. (Patto di stabilità interno per province e comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore.
5.
6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».
«Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle spese). 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6, dell'art. 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004.
Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
1-bis.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.».
- L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recita:
«1. All'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo", sono inserite le seguenti: "o trasferendo";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vedi note alle premesse.