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REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 3287

Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (023U3287)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1945)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri straordinari delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare la vigilanza sulle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate nell'interno del Regno quanto se destinate ad essere esportate, giusta l'annesso schema di regolamento che fa parte integrante del presente decreto.