stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1098

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole dirette a fini speciali al disposto dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi articoli, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola

di preparazione per tecnici di oto-neurologia (scuola diretta a fini speciali)

Art. 1

Art. 187. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di oto-neurologia che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.
Art. 188. - La durata del corso di studi della scuola di preparazione per tecnici di oto-neurologia è di tre anni.
L'indirizzo è teorico-pratico.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per ogni anno di corso).
Art. 189. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.
Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.
Art. 190. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.
Art. 191. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
La facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università esercita la vigilanza sul regolare funzionamento della scuola. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.
Art. 192. - L'anno accademico ha inizio e termine nella data stabilita dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. Le date d'inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico.
Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura del corso.
Art. 193. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) anatomia del sistema vestibolare ed acustico;
2) fisiologia del sistema vestibolare ed acustico;
3) elementi di vestibologia;
4) basi fondamentali di fisica-acustica-audiometria;
5) rapporti tra labirinto, occhio e il ristagno oculare;
6) semeiologia vestibolare;
2° Anno:
1) prove galvaniche, termiche, toroacceleratorio, cupolometria;
2) elettronistagmografia e termiche di registrazione;
3) neurologia;
4) neurochirurgia;
5) oto-neurologia I;
6) esercitazioni pratiche di vestabologia;
3° Anno:
1) patologia labirintica;
2) patologia del sistema vestibolare centrale;
3) neuropsichiatria;
4) otorinolaringoiatria;
5) oto-neurologia II;
6) esercitazioni pratiche di vestabologia;
Art. 194. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dalla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per un periodo di due anni nel reparto di vestibologia della clinica otorinolaringoiatrica.
La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sui libretti di iscrizione.
La attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.
La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti.
Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.
L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrato da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico pratico.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di otoneurologia.
Art. 195. - Per essere ammessi a frequentare gli anni del corso successivo al primo, gli iscritti devono aver superato gli esami dell'anno precedente.
Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami prescritti.
Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno scolastico.
Art. 196. - Il consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 soprattassa annuale d'esami. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
tassa annuale di iscrizione per studenti
fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000

Art. 197. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o privati.
Scuola di preparazione per tecnici di ortofonia
(logopedisti)
(diretta a fini speciali)
Art. 198. - È istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di ortofonia (logopedisti) che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.
Art. 199. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di ortofonia (logopedisti) è di tre anni.
L'indirizzo è teorico-pratico.
Il numero complessivo degli iscritti è di quindici (cinque per ogni anno di corso).
Art. 200. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università od Istituto di istruzione universitaria.
Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.
Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.
Art. 201. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.
La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.
Art. 202. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
La facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università esercita la vigilanza sul regolare funzionamento della scuola. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.
Art. 203. - L'anno accademico ha inizio e termine nella data stabilita dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico.
Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura del corso.
Art. 204. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolari;
fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolari;
elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
psicologia generale;
elementi di audiologia;
elementi di fonetica e linguistica.
2° Anno:
foniatria I;
tecniche di riabilitazione fonetica I;
semeiotica foniatrica;
fonetica sperimentale;
psicologia del linguaggio;
tecniche audiometriche.
3° Anno:
foniatria II;
tecniche di riabilitazione II;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile;
tecniche di psicomotricità;
psicopedagogia.
Art. 205. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dalla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per un periodo di due anni nel reparto di foniatria della clinica otorinolaringoiatrica.
La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sui libretti di iscrizione. La attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 206. - Le commissioni degli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.
La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. L'esame dà diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrate di una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di ortofonia (logopedista).
Art. 207. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo gli iscritti devono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver superato tutti gli esami prescritti.
Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
Art. 208. - Il consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e le soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
tassa annuale di iscrizione per studenti
fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000

Art. 209. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 250