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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1988, n. 571

Modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/03/1989
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
Visto il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
a) ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio;
c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie e abbonamenti ad agenzie di informazioni;
d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;
e) lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
f) lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o società commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonché al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;
l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
m) spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;
n) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
o) spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
p) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire 2 milioni;
q) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali.
Art. 2. - L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni e nei limiti di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, in ogni caso, non oltre l'importo massimo di lire 60 milioni.
L'ordinazione dei lavori e delle forniture è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.
Art. 3. - Per i lavori e le forniture di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 5 milioni, dovranno essere richiesti preventivi ad almeno tre ditte o imprese, eccetto i casi in cui la specialità o urgenza del lavoro o della fornitura siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 7