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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1988, n. 514

Misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/12/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 23 (in G.U. 30/01/1989, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1990)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Misure per il contenimento della spesa sanitaria
1. Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.
((2))
2. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 GENNAIO 1989, N. 23.
2-bis. La partecipazione alla spesa per le specialità medicinali, da parte dei cittadini, non può superare lire trentamila per ricetta.
2-ter. Sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali i residenti a scopo di recupero nelle comunità per tossicodipendenti. Sono altresì esenti i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi.
3. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 30.000."