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DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55

Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (18G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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Testo in vigore dal:  25-7-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la continuità di misure agevolative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel contesto di interventi funzionali a superare la fase emergenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,))
versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019
((; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta))
.»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
((a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo è soppresso))
;
b) al comma 13, terzo periodo,
((le parole: "entro il 31 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019" e))
le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo,
((a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta))
».
((b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"))
.
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».
3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,
((in unica rata o))
mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
6. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data del 1º gennaio 2019».
((
6-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".
6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata.
6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, è concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi.
L'intervento straordinario di integrazione salariale è subordinato all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi
))
7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a
((27,02 milioni))
di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e
((5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020))
;
d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a
((3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro))
per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.
((
8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
))
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.