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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia. (18G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2018
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  28-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera p), e 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'articolo 21;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 settembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c) le parole da: «, svolge attività di ricerca» fino a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali»;
2) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «didattiche finalizzate» è inserita la seguente: «anche»;
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonché i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonché sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;
f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «previa valutazione» a: «didattica dei corsi» sono soppresse;
g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organizzazione della Scuola). - 1. La Scuola è ordinata in:
a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 2;
b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3;
2. Il servizio affari generali è articolato in:
a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualità, gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonché la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;
c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonché gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio è incardinato l'ufficio sanitario.
3. Il servizio didattica è articolato in:
a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresì, la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonché i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);
b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le università e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonché l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;
c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di tutoring dei frequentatori, lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame; nonché, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
5. Al servizio affari generali è assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.
6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.
7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.».
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2006, n. 203.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- La legge 1°aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.:
«Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154:
«Art. 1 (Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno). - 1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con legge o con regolamento:
a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'art. 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;
c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;
q) Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;
t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;
z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;
bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;
cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
gg) Comitato dei garanti, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.»
«Art. 3 (Durata degli organismi e relazione di fine mandato). - 1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett.
m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2011, n. 278:
«Art. 1
1. (Omissis).
m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (art. 1, comma 1, lettera p).
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144:
«Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). - 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;
2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Compiti della Scuola). - 1. La Scuola è un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonché di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le attività di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
c) svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici, nonché sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d).
2. La Scuola persegue le proprie finalità direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti). - 1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:
a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonché con la Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;
c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;
d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le università). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attività didattiche finalizzate anche al conseguimento del master universitario di secondo livello.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.
3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del medesimo decreto.
4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può, altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Direttore della Scuola). - 1. Alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti.
Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace espletamento delle attività della Scuola sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonché i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonché sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonché tra esperti di comprovata professionalità.
3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.».
- Gli articoli 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:«Consiglio didattico» e «Comitato direttivo».