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DECRETO 28 agosto 1991, n. 372

Regolamento per l'attribuzione dei posti riservati nelle qualifiche di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al personale della categoria inferiore.

note: 10/12/1991
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  10-12-1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, e successive modificazioni, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/1981 - alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi dei posti di ciascuna qualifica funzionale, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, e succes- sive modificazioni, con il quale sono stati disciplinati i concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12/1983;
Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 56264, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991, registro n. 23, foglio n. 331, con il quale, in esecuzione del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come successivamente modificato, è stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da assumere nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei confronti dei dipendenti interni per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata nelle qualifiche alle quali si accede a norma dell'art. 16 della legge n. 56/1987 come successivamente integrato e modificato;
Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità per procedere alla formazione della predetta graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli appartenenti alla categoria inferiore;
Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60734/4158DL/CR del 23 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il dieci per cento dei posti disponibili nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, è attribuito mediante autonomi concorsi interni per titoli ed esami, ai quali sono ammessi i dipendenti con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza.
2. Per la qualifica di operaio specializzato la riserva è del sessanta per cento dei posti in favore del personale di terza categoria con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 797/1981 è il seguente:
"Art. 3 (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:
Categoria I: Attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.
Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità opera- tive.
Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.
La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.
Attività amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate".
"Art. 5 (Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice- dirigente di VII e VIII categoria). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, n.d.r.):
a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
"Art. 6 (Profili professionali e passaggi di categoria).
- I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione ove occorra - alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.
In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, semprechè svolga già le relative mansioni.
Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.
In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.
Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1/988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
- La legge n. 355/1989 reca: "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 è il seguente:
"Art. 6 (Selezione). - 1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.
4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.
5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente.
Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente".
Con D.M. 1 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1990, n. 95) è stato determinato il contenuto delle prove selettive di cui al precedente art. 6.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.