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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1417

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-5-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 83 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di laboratorio presso la facoltà di farmacia.

Scuola speciale per tecnici di laboratorio

Art. 84. - Presso la facoltà di farmacia dell'Università di Urbino è annessa una scuola per l'istruzione teorica e l'addestramento pratico di coloro che aspirano alla qualifica di tecnico di laboratorio.
Art. 85. - L'organizzazione e la direzione della scuola è affidata ad un comitato tecnico costituito dal preside della facoltà di farmacia che lo presiede e da due professori di ruolo. Il preside funge di diritto da direttore dei corsi.
Art. 86. - Il corso ha la durata di due anni e possono essere ammessi annualmente n. 80 allievi.
Art. 87. - Agli oneri finanziari derivanti dalla istituzione e della gestione della scuola provvede l'università con i propri fondi di bilancio e con eventuali contributi dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nonché con i proventi delle tasse a carico degli allievi iscritti. La tassa di immatricolazione è fissata in L. 5000, la tassa annuale di frequenza in L. 40.000, da versarsi in due rate di cui la prima all'atto della iscrizione. I contributi di laboratorio sono fissati in L. 40.000 per anno, anche essi da versarsi in due rate di cui la prima all'atto dell'iscrizione, e possono essere variati, su proposta del comitato tecnico, dal consiglio di amministrazione dell'università. La tassa di diploma è fissata in L. 10.000 da pagarsi al ritiro dell'attestato finale.
Art. 88. - Le domande di ammissione in carta bollata devono essere presentate, nei termini stabiliti, alla segreteria della facoltà di farmacia.
La firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968; i requisiti che dovranno essere posseduti dagli aspiranti sono i seguenti:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore o equipollente;
c) buona costituzione fisica e vaccinazione antitifica.
I requisiti suddetti saranno accertati secondo la procedura stabilita dalla legge surrichiamata, ad eccezione di quelli di cui ai punti "b" e "c" per i quali l'interessato dovrà produrre rispettivamente l'originale o copia autentica del titolo di studio conseguito ed un certificato rilasciato dal medico provinciale e dall'ufficio sanitario o da un ufficiale medico militare.
Per i dipendenti dell'università i requisiti verranno accertati d'ufficio. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di iscrizione di cui all'art. 87. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dall'art. 86 il comitato tecnico provvederà alla scelta dei candidati sulla base dei titoli presentati e di esami di ammissione. In qualsiasi momento, sia prima che dopo l'ammissione al corso, il comitato tecnico potrà disporre accertamenti sanitari.
Art. 89. - La frequenza degli allievi è obbligatoria tanto per le lezioni quanto per le esercitazioni ed il tirocinio pratico. Non potranno essere ammessi all'esame finale gli allievi che avranno accumulato un numero di assenze superiore ad un terzo delle lezioni.
In complesso gli allievi non potranno essere occupati per teoria e pratica più di sei ore al giorno complessivamente.
Art. 90. - Il direttore della scuola vigila sul buon andamento didattico e disciplinare dei corsi. Egli ha il compito:
a) di convocare periodicamente o presiedere il collegio degli insegnanti per l'esame dell'andamento del corso, per gli scrutini e per ogni eventuale proposta di riforme e miglioramenti;
b) di sottoporre all'amministrazione dell'università, sentito il comitato tecnico, le proposte per la nomina degli insegnanti e per ogni provvedimento inerente alla organizzazione del corso;
c) di fissare all'inizio del corso il calendario delle lezioni e delle esercitazioni, nonché la destinazione degli allievi a turni per il tirocinio.
Art. 91. - Gli insegnanti della scuola rispondono direttamente al direttore della regolarità dell'insegnamento delle rispettive materie.
Essi sono scelti di norma tra il personale della facoltà di farmacia e, se necessario, da istituti universitari, da reparti ospedalieri e da enti pubblici esercitanti attività laboratoristiche. Essi sono retribuiti nella misura che verrà stabilita su proposta del comitato tecnico dal consiglio di amministrazione.
Art. 92. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi.
Questi comprenderanno prova scritta, orali e pratiche e si svolgeranno dinnanzi ad una commissione composta da tre professori nominata dal comitato tecnico, le votazioni saranno espresse in trentesimi. Gli iscritti alla fine del secondo anno di corso che avranno superato tutti gli esami sono ammessi all'esame di diploma che consiste in una prova pratica e nella discussione di una tesi teorica che dovrà essere preventivamente approvata dal direttore della scuola e che verrà svolta dinanzi ad una commissione di sette membri nominata dal comitato tecnico e di cui fanno parte di diritto i componenti del suddetto.
La votazione finale di diploma viene espressa in settantesimi.
Art. 93. - In caso di grave infrazione disciplinare allievo potrà essere allontanato dalla scuola in qualsiasi momento su proposta motivata del direttore.
Art. 94. - Oltre il compenso per le lezioni, potrà essere assegnato al direttore della scuola ed ai membri del comitato tecnico un compenso forfettario per la direzione didattica. Le spese per il funzionamento delle commissioni di esame verranno liquidate volta per volta con provvedimento dell'amministrazione.

Programma di insegnamento

Art. 95. - Gli insegnamenti teorici e pratici impartiti nella scuola per tecnici di laboratorio sono i seguenti:

a) Parte teorica:
Elementi informativi di anatomia, fisica, chimica, farmacologia, fisiologia, patologia, biochimica, igiene e microbiologia, etica professionale. Nozioni di legislazione farmaceutica, sanitaria e ospedaliera.

b) Parte pratica generale:
Nozioni generali sull'organizzazione di un laboratorio, ripartizione, arredamento, attrezzature.
Registri e registrazioni in uso nei laboratori.
Strumenti e oggetti di uso comune in laboratorio.
Vetreria, conservazione, pulizia ordinaria e speciale.
Manutenzione e uso dei principali apparecchi: bilance, centrifughe, termostati, stufe a secco, autoclavi, bagni maria, agitatori, distillatori, estrattori, colorimetri, refrattometri, potenziometri, spettrofotometri, manometri, vacuometri, refrigeranti, etc.
I microscopi ed il loro impiego nella ricerca di laboratorio.
Generalità sulle sostanze coloranti, sui terreni nutritivi, sulla cultura dei microrganismi.
I radioisotopi: nozioni sul loro impiego e sugli apparecchi per la loro determinazione.
Accidenti di laboratorio: prevenzione e trattamento.

c) Parte pratica speciale:

I. - Urine:
Raccolta, misurazione, conservazione. Nozioni sulla metodologia delle ricerche fisiche, chimiche, citologiche, batteriologiche, parassitologiche. Generalità sui farmaci, vitamine e ormoni dimostrabili nelle urine.

II. - Sangue:
Composizione del sangue. I gruppi sanguigni. Coagulazione e anticoagulanti. Strumentario per il prelievo.
Strumentario e tecniche per il conteggio, per la determinazione della velocità di sedimentazione, della resistenza globulare e osmotica.
Tecniche per l'esame morfologico; strisci e metodi di colorazione. Determinazione del rapporto albumina globulina, dell'azoto, glucidi, lipidi, pigmenti, sali minerali. I principali enzimi del sangue: loro significato e metodi di valutazione.

III. - Altri liquidi organici:
Liquido cefalo-rachidiano: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.
Escreati, essudati, trasudati: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.
Latte: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.
Liquido seminale: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.
Secrezioni nasali e rinofaringea: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.

IV. - Feci:
Tecnica di raccolta per i principali esami. Importanza dei rilievi immediati. Metodiche per il riconoscimento dei residui alimentari, grassi, flora batterica, sangue, stercobilina, farmaci.
Principi informativi sugli esami batteriologico e parassitologico per la ricerca di elminti, protozoi, miceti. Metodi di arricchimento.

V. - Apparato digerente:
Nozioni generali sul contenuto gastrico e duodenale.
Gli strumenti per il sondaggio: loro preparazione e manutenzione.
I principali esami del contenuto gastrico, duodenale e della bile.

VI. - Batteriologia, sierologia, virologia:
Nozioni sulle attrezzature speciali. Tecniche di sterilizzazione.
Criteri informativi per la preparazione dei terreni di cultura, per la ricerca dei microorganismi a fresco e nei preparati colorati e sulle tecniche di cultura dei microorganismi dai vari materiali biologici.
Nozioni generali di sierologia e immunologia; sieroagglutinazione, sieroprecipitazione e altre prove sierodiagnostiche.
Principi informativi sulle tecniche speciali per la diagnosi delle principali malattie infettive.

VII. - Istologia:
Strumentario e nozioni generali sulla fissazione e colorazione.
Conservazione e preparazione dei materiali bioptici.

VIII. - Allevamento e tenuta degli animali da laboratorio:
Lo stabulario, allevamento e osservazione di cavie, topi, ratti, conigli, scimmie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1972

Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 72. - VALENTINI