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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  15-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001.". L'art. 3, comma 1, così recita:
"Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
- Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, reca:
"Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli".
- Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del 12 giugno 2001, reca: "Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".
- Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, reca: "Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 - 1997)". L'art. 8 così recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentate o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28 dicembre 2001, reca: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi".