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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2000, n. 387

Regolamento recante norme per la diversificazione dei sistemi di riscossione dell'abbonamento alle radioaudizioni, a norma dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  12-1-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radiodiffusioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1954, con il quale è stato attribuito all'Ufficio registro abbonamenti radio (U.R.A.R.) di Torino l'amministrazione degli abbonamenti alle radiodiffusioni televisive per tutto il territorio nazionale;
Vista la nota al n. 36 della tabella A, parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come successivamente modificata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367, con il quale è stato affidato in concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana il servizio delle radiodiffusioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni;
Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il quale dispone che la riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino;
Visto l'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto, tra l'altro, che il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998, concernente la determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni;
Ritenuta l'opportunità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti per quanto riguarda l'operazione di versamento spontaneo del canone di abbonamento alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, consentendo l'utilizzazione di ulteriori modalità di pagamento, rispetto a quella prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
Considerato che il fine di cui sopra può essere conseguito prevedendo l'effettuazione del pagamento presso soggetti, quali i concessionari del servizio di riscossione, il sistema bancario e i tabaccai titolari di punti di raccolta del giuoco del lotto, dotati di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento telematico con caratteristiche intrinseche di sicurezza;
Tenuto conto delle esigenze generali dei contribuenti e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria;
Acquisito il parere della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 26 ottobre 1999;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9091 del 21 dicembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo
1. Il pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo, relativi al servizio pubblico in concessione, della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, può essere effettuato, oltre che presso le agenzie postali, anche presso i concessionari del servizio di riscossione, le banche o i tabaccai titolari dei punti di raccolta del gioco del lotto.